Art. 7

Manuale di sicurezza, procedure e contenuti

In vigore dal 30 nov 2009
Manuale di sicurezza, procedure e contenuti 1.   Il manuale di sicurezza è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione del comitato di sicurezza. 2.   Il manuale di sicurezza fornisce guida e sostegno nella gestione in materia di sicurezza secondo le esigenze operative e delinea l’impostazione di Europol per tale gestione. Il manuale di sicurezza contiene: a) regole precise per le misure di sicurezza da applicare all’interno di Europol, che contemplino un livello di protezione minimo di cui all’, paragrafo 1 delle presenti norme, basate sull’articolo 35 e sull’articolo 41, paragrafo 2 della decisione Europol, e tenuto conto dell’articolo 40, paragrafo 3 della stessa; e b) regole precise per le misure di sicurezza connesse ai diversi livelli di classifica Europol e ai corrispondenti pacchetti di sicurezza di cui all’, paragrafi 2 e 3; il manuale di sicurezza tiene altresì conto dell’articolo 46 della decisione Europol. 3.   Il manuale di sicurezza è esaminato regolarmente o in caso di modifiche significative, per continuare a garantirne l’adeguatezza, la rispondenza e l’efficacia. 4.   Le modifiche del manuale di sicurezza sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
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Manuale di sicurezza, procedure e contenuti (Art. 7 Decisione (UE) 2009/968) — Testo vigente | Portale Normativo