Art. 11
Attribuzione del livello di classifica
In vigore dal 30 nov 2009
Attribuzione del livello di classifica
1. Gli Stati membri che forniscono informazioni a Europol sono responsabili dell’attribuzione di un adeguato livello di classifica conformemente all’. Allorché le forniscono a Europol gli Stati membri contrassegnano se del caso le informazioni con un livello di classifica Europol di cui all’, paragrafo 4.
2. Nell’attribuire un livello di classifica, gli Stati membri tengono conto della classifica delle informazioni ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, della flessibilità operativa necessaria per il corretto funzionamento di Europol e del requisito secondo cui la classifica delle informazioni relative all’applicazione della legge dovrebbe costituire l’eccezione e secondo cui, se la classifica di tali informazioni è necessaria, dovrebbe essere al livello più basso.
3. Se Europol accerta, in base alle informazioni già in suo possesso, che l’attribuzione di un livello di classifica deve essere modificata (ad esempio abbassando o aumentando il livello) di classifica di un documento oggetto in precedenza del livello di protezione minimo ne informa lo Stato membro interessato e si adopera per convenire con quest’ultimo un livello di classifica idoneo. In mancanza di tale accordo Europol non specifica, modifica, aumenta o abbassa un livello di classifica.
4. Qualora le informazioni elaborate da Europol contengano informazioni fornite da uno Stato membro o siano basate su tali informazioni, Europol stabilisce di concerto con lo Stato membro interessato se sia sufficiente il livello di protezione minimo o se sia necessario attribuire un livello di classifica Europol.
5. Qualora le informazioni siano originate da Europol e non contengano informazioni fornite da uno Stato membro né siano basate su di esse, Europol stabilisce un livello di classifica idoneo per tali informazioni secondo i criteri stabiliti dal comitato di sicurezza. Se del caso, Europol contrassegna di conseguenza tali informazioni.
6. Quando le informazioni riguardano anche gli interessi fondamentali di un altro Stato membro, gli Stati membri ed Europol lo consultano per appurare se si debba attribuire un livello di classifica a tali informazioni e, in caso affermativo, quale livello di classifica dovrebbe essere attribuito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:968:oj#art-11