Art. 13
Trattamento, accesso e nulla osta di sicurezza
In vigore dal 30 nov 2009
Trattamento, accesso e nulla osta di sicurezza
1. L’accesso alle informazioni e relativo possesso è limitato all’interno dell’organizzazione Europol alle persone che devono conoscerle o trattarle nello svolgimento delle loro funzioni. Le persone incaricate del trattamento delle informazioni sono in possesso di un idoneo nulla osta di sicurezza e ricevono inoltre una formazione specifica.
2. Tutte le persone che possono avere accesso alle informazioni soggette ad un livello di classifica ed elaborate da Europol sono sottoposte ad indagini di sicurezza conformemente all’articolo 40, paragrafo 2 della convenzione Europol e al manuale di sicurezza. Il coordinatore della sicurezza, in base all’esito della procedura e fatte salve le disposizioni del manuale di sicurezza, autorizza le persone in possesso di un nulla osta di sicurezza nazionale del livello adeguato, che, nello svolgimento delle loro funzioni, devono essere a conoscenza di informazioni soggette a un livello di classifica Europol. L’autorizzazione è soggetta a riesame periodico da parte del coordinatore della sicurezza. Quest’ultimo può revocarla con effetto immediato se sussistono motivi legittimi per procedervi. Il coordinatore della sicurezza è altresì competente a garantire l’applicazione del paragrafo 3.
3. Non hanno accesso alle informazioni soggette ad un livello di classifica coloro che sono sprovvisti del nulla osta di sicurezza di livello adeguato. Tuttavia, in casi eccezionali, previa consultazione di un responsabile della sicurezza il coordinatore della sicurezza può:
a)
dare a persone in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» un’autorizzazione specifica e limitata per accedere a determinate informazioni classificate fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» se, nello svolgimento delle loro funzioni, in un caso specifico, tali persone devono essere a conoscenza di informazioni soggette ad un livello di classifica Europol superiore; o
b)
autorizzare temporaneamente l’accesso a informazioni classificate per non oltre sei mesi, in attesa dell’esito della procedura di cui al paragrafo 2, nell’interesse di Europol e previa notifica alle autorità nazionali competenti e in mancanza di reazioni di queste entro tre mesi; il coordinatore della sicurezza informa le autorità nazionali competenti interessate di questa autorizzazione temporanea. Tale autorizzazione temporanea non dà accesso a informazioni classificate di livello «SECRET UE/EU SECRET» o superiore.
4. Tale autorizzazione non è concessa qualora uno Stato membro, allorché trasmette le informazioni in questione, abbia specificato che il potere discrezionale attribuito al coordinatore della sicurezza ai sensi del paragrafo 3 non è esercitato per quanto concerne tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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