Art. 12

Modifica del livello di classifica

In vigore dal 30 nov 2009
Modifica del livello di classifica 1.   Gli Stati membri che hanno fornito informazioni a Europol possono sempre esigere di modificare il livello di classifica attribuito ed eventualmente di abbassarlo o di aumentarlo. Europol ha l’obbligo di procedere a tali modifiche conformemente alle richieste degli Stati membri interessati. 2.   Gli Stati membri interessati, non appena le circostanze lo consentano, chiedono di ridurre il livello di classifica, oppure di sopprimerlo. 3.   Gli Stati membri che forniscono informazioni a Europol possono specificare il periodo di validità di un livello di classifica attribuito ed eventuali modifiche dello stesso successivamente. 4.   Se il livello di protezione minimo o il livello di classifica è stato attribuito da Europol ai sensi dell’, paragrafo 4, una modifica della protezione minima o del livello di classifica può essere apportata da Europol soltanto di concerto con lo Stato membro interessato. 5.   Se il livello di classifica è stato attribuito da Europol ai sensi dell’, paragrafo 5, Europol può modificarlo o sopprimerlo in qualsiasi momento qualora lo ritenga necessario. 6.   Qualora siano già state fornite ad altri Stati membri informazioni di cui si è modificato nel frattempo il livello di classifica ai sensi del presente articolo, Europol notifica ai destinatari la modifica del livello di classifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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