Art. 14
Terzi
In vigore dal 30 nov 2009
Terzi
Nella conclusione di accordi di riservatezza con terzi o nella conclusione di accordi conformemente all’articolo 22, paragrafo 4, e all’articolo 23, paragrafo 7 della decisione Europol, Europol tiene conto dei principi stabiliti nelle presenti norme e nel manuale di sicurezza, che dovrebbero essere applicati di conseguenza alle informazioni scambiate con questi terzi.
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