Art. 28

Dichiarazioni

In vigore dal 30 nov 2009
Dichiarazioni 1.   Le dichiarazioni di cui agli , paragrafo 3, e 26, paragrafo 1, possono essere formulate all’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione oppure in qualunque momento successivo e possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. 2.   Le dichiarazioni, modifiche e revoche devono essere notificate al depositario. 3.   Le dichiarazioni fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione divengono efficaci al momento dell’entrata in vigore del presente protocollo nei confronti dello Stato in questione. 4.   Le dichiarazioni formulate in un momento successivo e ogni modifica o revoca di una dichiarazione hanno efficacia il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di tre mesi seguente la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:941:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dichiarazioni (Art. 28 Decisione (UE) 2009/941) — Testo vigente | Portale Normativo