Art. 24

Organizzazioni regionali di integrazione economica

In vigore dal 30 nov 2009
Organizzazioni regionali di integrazione economica 1.   Un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita esclusivamente da Stati sovrani e avente competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dal presente protocollo può anch’essa firmare, accettare e approvare il presente protocollo o aderirvi. In tal caso l’organizzazione regionale di integrazione economica ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui è competente per le materie disciplinate dal presente protocollo. 2.   Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al depositario le materie disciplinate dal presente protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la competenza. L’organizzazione notifica senza indugio per iscritto al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica più recente fatta in virtù del presente paragrafo. 3.   Al momento della firma, accettazione, approvazione o adesione, un’organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare, ai sensi dell’, di essere competente per tutte le materie disciplinate dal protocollo e che gli Stati membri che le hanno delegato la competenza per quelle materie saranno vincolati dal protocollo in forza della firma, accettazione, approvazione o adesione dell’organizzazione. 4.   Ai fini dell’entrata in vigore del protocollo, gli strumenti depositati da un’organizzazione regionale di integrazione economica sono presi in considerazione solo se l’organizzazione interessata effettua una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3. 5.   Ogni riferimento nel protocollo a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica anche, se del caso, a un’organizzazione regionale di integrazione economica che è parte del protocollo. Qualora un’organizzazione regionale di integrazione economica effettui una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3, ogni riferimento nel protocollo a uno «Stato contraente» o «Stato» si applica altresì, se del caso, agli Stati membri dell’organizzazione.
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Organizzazioni regionali di integrazione economica (Art. 24 Decisione (UE) 2009/941) — Testo vigente | Portale Normativo