Art. 26
Dichiarazione concernente i sistemi giuridici non unificati
In vigore dal 30 nov 2009
Dichiarazione concernente i sistemi giuridici non unificati
1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati che siano costituiti da due o più unità territoriali nelle quali, per le materie oggetto del presente protocollo, vigono sistemi giuridici diversi possono dichiarare, ai sensi dell’, che il protocollo si estende a tutte le rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse, e possono in ogni momento modificare tale dichiarazione presentandone una nuova.
2. La dichiarazione è notificata al depositario e indica espressamente le unità territoriali alle quali si applica il protocollo.
3. In mancanza di dichiarazione a norma di questo articolo, il protocollo si applica all’intero territorio dello Stato.
4. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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