Art. 22
Disposizioni transitorie
In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni transitorie
Il presente protocollo non si applica agli alimenti richiesti in uno Stato contraente per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore in quello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:941:oj#art-22