Art. 22

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 nov 2009
Disposizioni transitorie Il presente protocollo non si applica agli alimenti richiesti in uno Stato contraente per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore in quello Stato.
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Disposizioni transitorie (Art. 22 Decisione (UE) 2009/941) — Testo vigente | Portale Normativo