Art. 29
Denuncia
In vigore dal 30 nov 2009
Denuncia
1. Qualsiasi Stato contraente può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali di uno Stato avente un sistema giuridico non unificato cui si applica il protocollo.
2. La denuncia ha efficacia il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di dodici mesi seguenti la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo affinché la denuncia produca i suoi effetti, quest’ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
Storico versioni
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