Art. 18

Coordinamento con le precedenti convenzioni dell’Aia sulle obbligazioni alimentari

In vigore dal 30 nov 2009
Coordinamento con le precedenti convenzioni dell’Aia sulle obbligazioni alimentari Il presente protocollo sostituisce, nei rapporti tra gli Stati contraenti, la Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari e la Convenzione dell’Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli.
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Coordinamento con le precedenti convenzioni dell’Aia sulle obbligazioni alimentari (Art. 18 Decisione (UE) 2009/941) — Testo vigente | Portale Normativo