Art. 17

Sistemi giuridici non unificati a carattere personale

In vigore dal 30 nov 2009
Sistemi giuridici non unificati a carattere personale Per identificare la legge applicabile a norma del presente protocollo, ove in uno Stato vigano due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a diverse categorie di persone per le materie disciplinate dal presente protocollo, i riferimenti alla legge di tale Stato si intendono fatti al sistema giuridico determinato dalle norme in esso vigenti.
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Sistemi giuridici non unificati a carattere personale (Art. 17 Decisione (UE) 2009/941) — Testo vigente | Portale Normativo