Art. 16
Sistemi giuridici non unificati a carattere territoriale
In vigore dal 30 nov 2009
Sistemi giuridici non unificati a carattere territoriale
1. Con riguardo ad uno Stato in cui vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente protocollo:
a)
i riferimenti alla legge di uno Stato si intendono fatti, se del caso, alla legge in vigore nell’unità territoriale considerata;
b)
i riferimenti alle autorità competenti o agli enti pubblici dello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, alle autorità competenti o agli enti pubblici abilitati ad agire nell’unità territoriale considerata;
c)
i riferimenti alla residenza abituale nello Stato in questione si intendono fatti, se del caso, alla residenza abituale nell’unità territoriale considerata;
d)
i riferimenti allo Stato di cittadinanza comune di due persone si intendono fatti all’unità territoriale designata dalla legge dello Stato in questione o, in mancanza di norme pertinenti, all’unità territoriale con la quale l’obbligazione alimentare presenti i collegamenti più stretti;
e)
i riferimenti allo Stato di cittadinanza di una persona si intendono fatti all’unità territoriale designata dalla legge dello Stato in questione o, in mancanza di norme pertinenti, all’unità territoriale con la quale la persona presenti i collegamenti più stretti.
2. Per identificare la legge applicabile a norma del presente protocollo, ove uno Stato si componga di due o più unità territoriali ciascuna con un proprio sistema giuridico o complesso di norme per le materie disciplinate dal presente protocollo, si applicano le seguenti norme:
a)
in presenza di norme vigenti in detto Stato che identifichino l’unità territoriale la cui legge è applicabile, la legge di tale unità;
b)
in mancanza di tali norme, la legge dell’unità territoriale definita in conformità del paragrafo 1.
3. Il presente articolo non si applica alle organizzazioni regionali di integrazione economica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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