Art. 19
Coordinamento con altri strumenti
In vigore dal 30 nov 2009
Coordinamento con altri strumenti
1. Il presente protocollo non pregiudica gli strumenti internazionali dei quali uno Stato contraente è oppure sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dal presente protocollo, salvo dichiarazione contraria degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. Il paragrafo precedente si applica anche alle leggi uniformi che poggiano sull’esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.
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