Art. 23

Entrata in vigore

In vigore dal 30 nov 2009
Entrata in vigore 1.   Il presente Protocollo entra in vigore tra gli Stati che hanno depositato gli strumenti di cui al sottoparagrafo a): a) il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito del quarto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; oppure, se posteriore, b) alla data in cui il segretariato deposita presso il Depositario il certificato attestante la piena operatività del Registro internazionale. 2.   Per gli altri Stati la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo: a) alla scadenza del terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; oppure, se posteriore, b) alla data di cui al sottoparagrafo b) del precedente paragrafo.
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Entrata in vigore (Art. 23 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo