Art. 21
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
In vigore dal 30 nov 2009
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente Protocollo è aperto a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 alle firme degli Stati partecipanti alla Conferenza diplomatica per l’adozione di un Protocollo ferroviario alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, svoltasi a Lussemburgo dal 12 al 23 febbraio 2007. Dopo il 23 febbraio 2007, il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell’Unidroit a Roma, fino all’entrata in vigore in conformità all’articolo XXIII.
2. Il presente Protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato.
3. Ogni Stato che non ha firmato il presente Protocollo può aderirvi in ogni momento.
4. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettua mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il Depositario.
5. Uno Stato non può divenire parte del presente Protocollo se non è o non diviene anche parte della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:940:oj#art-21