Art. 21

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

In vigore dal 30 nov 2009
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1.   Il presente Protocollo è aperto a Lussemburgo il 23 febbraio 2007 alle firme degli Stati partecipanti alla Conferenza diplomatica per l’adozione di un Protocollo ferroviario alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, svoltasi a Lussemburgo dal 12 al 23 febbraio 2007. Dopo il 23 febbraio 2007, il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell’Unidroit a Roma, fino all’entrata in vigore in conformità all’articolo XXIII. 2.   Il presente Protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato. 3.   Ogni Stato che non ha firmato il presente Protocollo può aderirvi in ogni momento. 4.   La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettua mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il Depositario. 5.   Uno Stato non può divenire parte del presente Protocollo se non è o non diviene anche parte della Convenzione.
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Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione (Art. 21 Decisione (UE) 2009/940) — Testo vigente | Portale Normativo