Art. 22
Organizzazioni regionali di integrazione economica
In vigore dal 30 nov 2009
Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Anche un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal presente Protocollo può firmare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo. In questo caso l’organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dal presente Protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente. Allorché ai fini del presente Protocollo acquisti rilevanza il numero degli Stati contraenti, l’organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.
2. All’atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica presenta al Depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dal presente Protocollo per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L’organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il Depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.
3. Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» o «Stato parte» o «Stati parte» nel presente Protocollo si applica ugualmente a un’organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.
Storico versioni
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