Art. 8
Associazione di terzi
In vigore dal 30 nov 2009
Associazione di terzi
Europol può associare esperti di istituzioni, organi, uffici e agenzie di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della decisione Europol ed esperti di paesi e organizzazioni terzi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, di detta decisione alle attività di un gruppo di analisi alle condizioni stabilite all’, paragrafo 8, della medesima.
Il direttore conclude un accordo con una delle entità di cui al primo comma nel rispetto delle norme che disciplinano tali accordi secondo quanto disposto dal consiglio di amministrazione. Le modalità di tali accordi sono trasmesse al consiglio di amministrazione e all’autorità di controllo comune. L’autorità di controllo comune può indirizzare al consiglio di amministrazione le osservazioni che reputa necessarie.
Storico versioni
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