Art. 6

Dati personali negli archivi di lavoro per fini di analisi

In vigore dal 30 nov 2009
Dati personali negli archivi di lavoro per fini di analisi 1.   I dati personali memorizzati negli archivi di lavoro per fini di analisi sono corredati di una nota che rimanda alla categoria di persone nella quale essi sono stati inseriti. 2.   Per le categorie di persone di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol si può effettuare il trattamento delle seguenti categorie di dati personali, ivi inclusi i dati correlati di carattere amministrativo. a) Dati anagrafici 1) Cognome attuale e precedente 2) Nome attuale e precedente 3) Cognome da nubile 4) Paternità (ove necessario per l’identificazione) 5) Maternità (ove necessario per l’identificazione) 6) Sesso 7) Data di nascita 8) Luogo di nascita: 9) Cittadinanza 10) Stato civile 11) Alias 12) Soprannome 13) Appellativo corrente o nome falso 14) Residenza e/o domicilio attuale e precedente b) Connotati 1) Connotati 2) Contrassegni (segni particolari/cicatrici/tatuaggi, ecc.) c) Mezzi d’identificazione 1) Documenti d’identità/patente di guida 2) Numeri della carta d’identità nazionale/del passaporto 3) Numeri d’identificazione nazionali/codice di previdenza sociale, se del caso 4) Immagini visive e altre informazioni in merito all’aspetto fisico 5) Informazioni relative all’identificazione di tipo scientifico, quali impronte digitali, profilo DNA (ottenuto a partire dalla parte non codificante del DNA), profilo vocale, gruppo sanguigno, dentatura d) Professione e competenze 1) Attività lavorativa e professionale attuale 2) Attività lavorativa e professionale precedente 3) Titoli di studio (scuola/università/formazione professionale) 4) Abilitazioni 5) Capacità ed altre conoscenze (lingue/altro) e) Informazioni economiche e finanziarie 1) Dati finanziari (conti e codici bancari, carte di credito, ecc.) 2) Liquidità 3) Titoli azionari/altri 4) Dati patrimoniali 5) Legami con società e imprese 6) Contatti bancari e creditizi 7) Posizione tributaria 8) Altre informazioni utili in merito alla gestione degli affari finanziari della persona f) Informazioni comportamentali 1) Stile di vita (ad esempio, vivere al di sopra delle proprie possibilità) ed abitudini 2) Spostamenti 3) Luoghi frequentati 4) Armi ed altri strumenti pericolosi 5) Pericolosità 6) Altri rischi specifici quali probabilità di fuga, impiego di doppi agenti, collegamenti con persone incaricate dell’applicazione della legge 7) Tratti e profili legati alla criminalità 8) Abuso di droga g) Persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell’associazione h) Mezzi di comunicazione usati, quali telefono (fisso/mobile), fax, pager, posta elettronica, recapiti postali, collegamenti a Internet i) Mezzi di trasporto usati, quali autoveicoli, natanti, aerei, incluse le informazioni di identificazione di tali mezzi (numeri di immatricolazione) j) Informazioni relative alle attività criminose che rientrano nella competenza di Europol ai sensi dell’ della decisione Europol: 1) Precedenti condanne 2) Presunta implicazione in attività criminose 3) Modi operandi 4) Strumenti effettivi o potenziali per preparare e/o commettere reati 5) Appartenenza a gruppi/organizzazioni criminali e posizione nel gruppo/nell’organizzazione 6) Ruolo nell’organizzazione criminale 7) Area geografica delle attività criminali 8) Materiale raccolto nel corso di un’indagine, quale immagini video e fotografie k) Riferimenti ad altre basi di dati in cui sono conservate informazioni sulla persona: 1) Europol 2) Servizi di polizia/delle dogane 3) Altri servizi incaricati dell’applicazione della legge 4) Organizzazioni internazionali 5) Entità pubbliche 6) Entità private l) Informazioni su persone giuridiche connesse con i dati di cui alla lettera e) o alla lettera j): 1) Denominazione della persona giuridica 2) Recapito 3) Data e luogo di costituzione 4) Numero di registrazione amministrativo 5) Forma giuridica 6) Capitale sociale 7) Settore di attività 8) Filiali nazionali e internazionali 9) Direttori 10) Legami con le banche 3.   Le persone di contatto e di accompagnamento ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera d), della decisione Europol sono persone attraverso le quali vi è motivo di ritenere che le informazioni che si riferiscono alle persone di cui al paragrafo 2 e che sono importanti ai fini dell’analisi possano essere ottenute, e sempreché esse non rientrino in una delle categorie di persone di cui ai paragrafi 2, 4, 5 o 6. Sono «persone di contatto» coloro che hanno contatti sporadici con le persone di cui al paragrafo 2. Sono «persone di accompagnamento» coloro che hanno contatti regolari con le persone di cui al paragrafo 2. Per quanto riguarda le persone di contatto e accompagnamento, i dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati per quanto necessario, a condizione che vi sia motivo di supporre che tali dati sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone di contatto o accompagnamento. In questo contesto, va osservato quanto segue: a) il rapporto tra queste persone e le persone di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol è chiarito il più presto possibile; b) se la supposizione che esiste un rapporto tra queste persone e le persone di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della decisione Europol si rivela infondata, i dati sono cancellati senza indugio; c) se tali persone sono sospettate di aver commesso un reato per il quale Europol è competente ai sensi dell’ della decisione Europol o se sono state condannate per tale reato, ovvero se vi sono indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possano commettere tale reato, tutti i dati di cui al paragrafo 2 possono essere conservati; d) i dati relativi alle persone di contatto e alle persone di accompagnamento di persone di contatto nonché i dati relativi alle persone di contatto e alle persone di accompagnamento di persone di accompagnamento non possono essere memorizzati, ad eccezione dei dati relativi al tipo e alla natura dei loro contatti o associazioni con le persone di cui al paragrafo 2; e) se non risulta possibile effettuare il chiarimento previsto dai punti precedenti, se ne tiene conto al momento di decidere in merito alla necessità e all’entità della conservazione dei dati ai fini di una successiva analisi. 4.   Per quanto riguarda le persone di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della decisione Europol che sono state vittime di uno dei reati in esame o per le quali taluni fatti autorizzano a ritenere che possano essere vittime di un siffatto reato, possono essere conservati i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto 1, al paragrafo 2, lettera c), punto 3, del presente articolo nonché le seguenti categorie di dati: a) informazioni in merito all’identificazione della vittima; b) motivo della vittimizzazione; c) danni (fisici/finanziari/psicologici/altri); d) necessità di garantire l’anonimato; e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale; f) informazioni fornite dalle persone di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della decisione Europol o per loro tramite, in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone, ove necessario, per l’identificazione delle persone di cui all’, paragrafo 1, della decisione Europol. Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del loro ruolo di vittime o di vittime potenziali. I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. 5.   Con riguardo alle persone che, come previsto all’, paragrafo 1, lettera b), della decisione Europol, potrebbero intervenire come testi nel corso di indagini sui reati considerati o di procedimenti penali conseguenti, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto 1, al paragrafo 2, lettera c), punto 3, del presente articolo possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati: a) informazioni fornite dalle suddette persone in merito al reato, comprese le informazioni sul loro rapporto con altre persone incluse nell’archivio di lavoro per fini di analisi; b) necessità di garantire l’anonimato; c) protezione garantita, e da chi; d) nuova identità; e) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale. Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone quali testi. I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. 6.   Con riguardo alle persone di cui all’, paragrafo 1, lettera e), della decisione Europol che possono fornire informazioni sui reati considerati, i dati di cui dal paragrafo 2, lettera a), punto 1, al paragrafo 2, lettera c), punto 3, del presente articolo possono essere conservati, nonché le seguenti categorie di dati: a) dati anagrafici in codice; b) tipo di informazioni fornite; c) necessità di garantire l’anonimato; d) protezione garantita, e da chi; e) nuova identità; f) possibilità di partecipare alle udienze in tribunale; g) esperienze negative; h) ricompense (finanziarie/favori). Altri dati di cui al paragrafo 2 possono essere memorizzati se necessario, sempreché vi sia motivo di supporre che essi sono necessari ai fini dell’analisi del ruolo di tali persone quali informatori. I dati non necessari ai fini di analisi successive vengono cancellati. 7.   Qualora, in qualsiasi momento nel corso di un’analisi, risulti che, sulla base di indicazioni serie e comprovate, una persona inclusa in un archivio di lavoro per fini di analisi debba essere immessa in una categoria di persone diversa da quella in cui detta persona è stata immessa inizialmente, come stabilito dal presente articolo, l’Europol può effettuare il trattamento soltanto dei dati relativi a tale persona che sono permessi nell’ambito di detta nuova categoria, mentre tutti gli altri dati vengono cancellati. Qualora, in base alle indicazioni summenzionate, risulti che una persona debba essere inclusa in due o più categorie diverse, come definito nel presente articolo, l’Europol può effettuare il trattamento di tutti i dati autorizzati nell’ambito di tali categorie.
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