Art. 3

Dati forniti per fini di analisi

In vigore dal 30 nov 2009
Dati forniti per fini di analisi 1.   Ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 3, della decisione Europol, i dati forniti per fini di analisi sono comunicati in forma sia strutturata che non strutturata dalle unità nazionali o, a seconda del grado di urgenza, possono essere trasmessi direttamente dalle autorità competenti designate a Europol, per essere inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi. Gli Stati membri che forniscono tali dati comunicano all’Europol lo scopo per il quale i dati vengono forniti e qualsiasi restrizione riguardo alla loro utilizzazione, cancellazione o distruzione, comprese eventuali restrizioni all’accesso, in termini generali o specifici. Detti Stati membri possono anche informare l’Europol in merito a tali restrizioni in una fase successiva. L’Europol assicura che i terzi che forniscono tali dati gli comunichino lo scopo per il quale i dati vengono forniti e qualsiasi restrizione in merito alla loro utilizzazione. Dopo la ricezione di tali tali, viene determinato quanto prima in che misura essi sono inclusi in un archivio specifico. 2.   A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della decisione Europol, i dati di cui al paragrafo 1 rimangono sotto la responsabilità dello Stato membro che li ha forniti e sono soggetti alla legislazione nazionale di tale Stato membro, finché tali dati non vengano inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi. Ciò fa salve le responsabilità di Europol in merito ai dati quali definite ai commi secondo e terzo. Europol è responsabile di assicurare che tali dati possano essere consultati unicamente dagli Stati membri che li hanno forniti o dagli analisti e dagli altri membri del personale Europol designati dal direttore conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol, per determinare se i dati possano o meno essere inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi. Se, dopo averli valutati, Europol ha motivo di presumere che i dati forniti sono inaccurati o non aggiornati, ne informa lo Stato membro che li ha forniti. 3.   I dati che, dopo la valutazione, non sono stati selezionati per essere inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi, nonché gli archivi cartacei e i documenti contenenti i dati che sono stati inclusi in detto archivio, rimangono sotto la responsabilità dello Stato membro che li ha forniti conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della decisione Europol e sono soggetti alla rispettiva legislazione nazionale. Ciò fa salve le responsabilità di Europol quali definite nella decisione Europol. Europol è responsabile di assicurare che i dati, gli archivi cartacei e i documenti di cui al primo comma siano conservati separatamente dagli archivi di lavoro per fini di analisi e possano essere consultati unicamente dagli Stati membri che li hanno forniti o dagli analisti e dagli altri membri del personale Europol designati dal direttore conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol ai fini: a) della loro successiva inclusione in un archivio di lavoro per fini di analisi; b) di una verifica per accertare se i dati che sono già stati inclusi in un archivio di lavoro per fini di analisi siano accurati e pertinenti; oppure c) di una verifica per accertare se i requisiti prescritti nelle presenti norme o nella decisione Europol siano stati soddisfatti. Tali dati possono anche essere consultati nell’interesse della persona cui si riferiscono, che richiede tutela. In questo caso i dati possono essere utilizzati unicamente con il consenso della persona interessata. Tali dati, archivi cartacei e documenti sono restituiti allo Stato membro che li ha forniti, o sono cancellati o distrutti, se non sono più necessari per gli scopi di cui al presente articolo. Sono comunque cancellati o distrutti dopo la chiusura dell’archivio di lavoro per fini di analisi. 4.   Se i dati di cui al paragrafo 1 sono stati forniti da un terzo, Europol è responsabile di assicurare che i principi stabiliti nel presente articolo siano applicati a tali dati, in base alle norme stabilite conformemente all’articolo 26 della decisione Europol.
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