Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 nov 2009
Definizioni
Ai fini delle presenti norme si intende per:
a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera «identificabile» la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) «archivio di lavoro per fini di analisi»: l’archivio costituito per fini di analisi, come stabilito all’, paragrafo 1, della decisione Europol;
c) «analisi»: la raccolta, il trattamento o l’uso di dati a sostegno delle indagini penali, ai sensi dell’, paragrafo 2, della decisione Europol;
d) «partecipanti a un gruppo di analisi»: gli analisti e gli altri membri del personale Europol designati dal direttore, nonché gli ufficiali di collegamento e/o gli esperti degli Stati membri che hanno fornito le informazioni o che sono implicati nell’analisi ai sensi dell’, paragrafo 4, della decisione Europol;
e) «trattamento di dati personali» o «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:936:oj#art-1