Art. 4

In vigore dal 30 nov 2009
L’assistenza finanziaria della Comunità è attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e le sue modalità di esecuzione (2). In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l’adozione da parte della Georgia di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza. Essi prevedono inoltre controlli da parte della Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che ha il diritto di effettuare verifiche e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da eseguire in loco, se del caso.
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