Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
1. La Comunità mette a disposizione della Georgia un’assistenza finanziaria di un importo massimo pari a 46 milioni di EUR consistente in sovvenzioni a sostegno dell’impegno della Georgia di ripresa dell’economia — colpita inoltre dalla crisi finanziaria internazionale — all’indomani del conflitto, alleviando i vincoli finanziari che gravano sull’attuazione del programma di riforma economica del governo.
2. L’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario e secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Georgia.
3. L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.
Storico versioni
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