Art. 2
In vigore dal 30 nov 2009
1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Georgia le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l’assistenza finanziaria della Comunità, che saranno fissate in un memorandum d’intesa e in un accordo di sovvenzione. Le condizioni sono conformi agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Georgia.
2. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza finanziaria della Comunità, la Commissione controlla la solidità degli accordi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza comunitaria e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, quando richiesto, con il comitato economico e finanziario.
Storico versioni
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