Art. 3

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Commissione mette l’assistenza finanziaria della Comunità a disposizione della Georgia in due rate. 2.   La Commissione decide sull’erogazione delle rate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI e di ogni altra condizione concordata tra la Georgia e la Comunità conformemente all’, paragrafo 1. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. 3.   I fondi comunitari sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Fatte salve le disposizioni da concordarsi nel memorandum d’intesa, compresa una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, il loro controvalore in valuta locale può essere trasferito al ministero del Tesoro della Georgia in qualità di beneficiario finale.
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