Art. 5

Coordinamento a livello comunitario e attuazione

In vigore dal 27 nov 2009
Coordinamento a livello comunitario e attuazione La Commissione convoca riunioni degli organismi nazionali di coordinamento per coordinare l’attuazione dell’Anno europeo e per scambiare informazioni sulla sua messa in atto a livello nazionale. La Commissione convoca inoltre riunioni delle parti interessate e dei rappresentanti di organizzazioni o di organismi europei attivi nel campo del volontariato affinché la assistano in sede di attuazione dell’Anno europeo a livello comunitario. La Commissione dà attuazione all’Anno europeo a livello comunitario. Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono associati alle attività.
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Coordinamento a livello comunitario e attuazione (Art. 5 Decisione (UE) 2010/37) — Testo vigente | Portale Normativo