Art. 3

Iniziative

In vigore dal 27 nov 2009
Iniziative 1.   Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’ possono comprendere le seguenti iniziative organizzate ai livelli comunitario, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell’Anno europeo: a) scambio di esperienze e di buone pratiche; b) realizzazione di studi e di lavori di ricerca e diffusione dei relativi risultati; c) conferenze ed eventi per promuovere il dibattito, sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza e al valore delle attività di volontariato che stimolano l’impegno dei cittadini e rendere omaggio all’azione svolta dai volontari e dalle loro associazioni; d) iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell’Anno europeo; almeno il 25 % del bilancio totale dell’Anno sarà utilizzato per questo scopo; e) campagne d’informazione e di promozione per diffondere i messaggi chiave. Le misure di cui al primo comma sono esposte in dettaglio nell’allegato. 2.   Il finanziamento comunitario per i progetti può essere elargito in base a programmi comunitari esistenti.
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