Art. 4
Cooperazione con gli Stati membri
In vigore dal 27 nov 2009
Cooperazione con gli Stati membri
Entro il 28 febbraio 2010 ogni Stato membro designa un organismo incaricato di organizzare la sua partecipazione all’Anno europeo («l’organismo nazionale di coordinamento») e comunica alla Commissione la sua designazione.
Nello svolgimento delle sue attività, in particolare nell’elaborazione del programma nazionale, l’organismo nazionale di coordinamento consulta e coopera strettamente con un’ampia pluralità di parti interessate, incluse le organizzazioni della società civile e se del caso le agenzie o i punti di contatto nazionali dei pertinenti programmi comunitari.
Il programma e le priorità nazionali dell’Anno europeo sono definiti conformemente agli obiettivi enunciati all’ e secondo i particolari delle misure indicati nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:37(1):oj#art-4