Art. 7
Dotazione finanziaria
In vigore dal 27 nov 2009
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 è di 8 000 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Storico versioni
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