Art. 7 · Dotazione finanziaria

Art. 7

Dotazione finanziaria

In vigore dal 27 nov 2009
Dotazione finanziaria 1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 è di 8 000 000 EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
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