Art. 4
Ispezioni presso i posti d'ispezione frontalieri
In vigore dal 28 set 2009
Ispezioni presso i posti d'ispezione frontalieri
1. La Commissione effettua ispezioni regolari presso i posti d'ispezione frontalieri elencati nell'allegato I.
Tali ispezioni sono effettuate da esperti veterinari della Commissione insieme a esperti dello Stato membro interessato.
2. Gli esperti che effettuano le ispezioni di cui al paragrafo 1:
a)
valutano i possibili rischi per la salute dell'uomo e degli animali nella Comunità esistenti nel posto d'ispezione frontaliero interessato;
b)
verificano la conformità alle norme comunitarie relative ai controlli veterinari dei posti d'ispezione frontalieri interessati, in particolare per quanto riguarda l'infrastruttura, l'attrezzatura e le procedure adottate.
Storico versioni
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