Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 set 2009
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «TRACES», il sistema informatico veterinario integrato istituito in applicazione della decisione 2003/24/CE; b) «unità veterinaria»: i) «unità centrale», l'autorità centrale competente di uno Stato membro, designata come tale ai fini di TRACES; ii) «unità regionale», qualsiasi autorità regionale di uno Stato membro, designata come tale ai fini di TRACES; iii) «unità locale», qualsiasi autorità locale di uno Stato membro, designata come tale ai fini di TRACES; iv) i posti d'ispezione frontalieri elencati nell'allegato I.
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eli:dec:2009:821:oj#art-2

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