Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 set 2009
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«TRACES», il sistema informatico veterinario integrato istituito in applicazione della decisione 2003/24/CE;
b)
«unità veterinaria»:
i)
«unità centrale», l'autorità centrale competente di uno Stato membro, designata come tale ai fini di TRACES;
ii)
«unità regionale», qualsiasi autorità regionale di uno Stato membro, designata come tale ai fini di TRACES;
iii)
«unità locale», qualsiasi autorità locale di uno Stato membro, designata come tale ai fini di TRACES;
iv)
i posti d'ispezione frontalieri elencati nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:821:oj#art-2