Art. 5
Ispezioni presso altri punti di ingresso nella Comunità
In vigore dal 28 set 2009
Ispezioni presso altri punti di ingresso nella Comunità
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri interessati, può inoltre effettuare ispezioni concernenti i controlli effettuati in punti di ingresso della Comunità diversi dai posti d'ispezione frontalieri su:
a)
animali da compagnia, come definiti dall', lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003;
b)
scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 206/2009;
c)
altri tipi di partite di animali vivi o di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) per verificare che tali partite non siano state introdotte nel territorio dell'Unione europea senza essere state sottoposte ai controlli veterinari di cui all' della direttiva 91/496/CEE e all' della direttiva 97/78/CE.
Storico versioni
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