Art. 4 · Ispezioni presso i posti d'ispezione frontalieri

Art. 4

Ispezioni presso i posti d'ispezione frontalieri

In vigore dal 28 set 2009
Ispezioni presso i posti d'ispezione frontalieri 1.   La Commissione effettua ispezioni regolari presso i posti d'ispezione frontalieri elencati nell'allegato I. Tali ispezioni sono effettuate da esperti veterinari della Commissione insieme a esperti dello Stato membro interessato. 2.   Gli esperti che effettuano le ispezioni di cui al paragrafo 1: a) valutano i possibili rischi per la salute dell'uomo e degli animali nella Comunità esistenti nel posto d'ispezione frontaliero interessato; b) verificano la conformità alle norme comunitarie relative ai controlli veterinari dei posti d'ispezione frontalieri interessati, in particolare per quanto riguarda l'infrastruttura, l'attrezzatura e le procedure adottate.
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