Art. 3

In vigore dal 9 lug 2009
1.   In deroga all’, paragrafo 3, della decisione 2000/728/CE le spese per l’esame della richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica applicate alle microimprese sono ridotte del 75 %, senza possibilità di ulteriori riduzioni. 2.   In deroga all’, paragrafo 5, prima frase, della decisione 2000/728/CE, i diritti minimi annuali applicabili alle microimprese per l’utilizzo del marchio di qualità ecologica ammontano a 100 EUR. 3.   Il fatturato annuo per l’intero servizio di ricettività turistica viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano ulteriori spese. 4.   Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all’, paragrafi da 6 a 10, della decisione 2000/728/CE.
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Art. 3 Decisione (UE) 2009/578 — Testo vigente | Portale Normativo