Art. 1
In vigore dal 9 lug 2009
1. Il gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» comprende l’erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti.
Il servizio di pernottamento può comprendere l’erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e ricreative e/o spazi verdi.
2. Ai fini della presente decisione, i servizi di ristorazione comprendono la prima colazione; le attività/strutture di fitness e ricreative comprendono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva e gli spazi verdi comprendono parchi e giardini accessibili agli ospiti.
3. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE.
Storico versioni
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