Art. 2
In vigore dal 9 lug 2009
1. Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (di seguito «marchio comunitario di qualità ecologica»), il servizio di ricettività turistica soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
rientra nel gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica»;
b)
è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell’allegato della presente decisione;
c)
è conforme ad un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell’allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il servizio di ricettività turistica deve ottenere almeno: 20 punti per il servizio principale.
3. Il punteggio di cui al paragrafo 2 è aumentato dei punteggi indicati di seguito se i servizi indicati sono prestati direttamente dalla direzione o dai proprietari del servizio di ricettività turistica:
a)
tre punti per il servizio di ristorazione;
b)
tre punti per gli spazi verdi/aree esterne accessibili agli ospiti;
c)
tre punti per le attività ricreative/di fitness o cinque punti se le attività ricreative/di fitness sono rappresentate da un centro benessere.
Storico versioni
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