Art. 2

In vigore dal 9 lug 2009
1.   Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 (di seguito «marchio comunitario di qualità ecologica»), il servizio di ricettività turistica soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) rientra nel gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica»; b) è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell’allegato della presente decisione; c) è conforme ad un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell’allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il servizio di ricettività turistica deve ottenere almeno: 20 punti per il servizio principale. 3.   Il punteggio di cui al paragrafo 2 è aumentato dei punteggi indicati di seguito se i servizi indicati sono prestati direttamente dalla direzione o dai proprietari del servizio di ricettività turistica: a) tre punti per il servizio di ristorazione; b) tre punti per gli spazi verdi/aree esterne accessibili agli ospiti; c) tre punti per le attività ricreative/di fitness o cinque punti se le attività ricreative/di fitness sono rappresentate da un centro benessere.
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