Art. 7

In vigore dal 9 lug 2009
1.   Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica relative al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE. 2.   Le domande relative al marchio comunitario di qualità ecologica relative al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 ottobre 2009, possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   Se il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato in base ad una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/287/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.
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