Art. 2

In vigore dal 9 lug 2009
Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica attribuito dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 (in prosieguo «il marchio di qualità ecologica»), i prodotti facenti parte del gruppo «calzature» devono soddisfare i criteri figuranti nell’allegato della presente decisione.
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