Art. 2
In vigore dal 9 lug 2009
Per ottenere il marchio comunitario di qualità ecologica attribuito dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 (in prosieguo «il marchio di qualità ecologica»), i prodotti facenti parte del gruppo «calzature» devono soddisfare i criteri figuranti nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:563:oj#art-2