Art. 4

In vigore dal 9 lug 2009
Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «calzature» a scopi amministrativi è «017».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:563:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo