Art. 6
In vigore dal 9 lug 2009
1. Le domande di attribuzione del marchio di qualità ecologica per prodotti facenti parte del gruppo di prodotti «calzature» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite nella decisione 2002/231/CE.
2. Le domande di attribuzione del marchio di qualità ecologica per prodotti facenti parte del gruppo di prodotti «calzature» presentate a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, ma entro e non oltre il 31 marzo 2010 possono essere basate sui criteri stabiliti rispettivamente nella decisione 2002/231/CE oppure nella presente decisione.
Tali domande sono valutate secondo i criteri sui quali esse si basano.
3. I marchi di qualità ecologica attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 2002/231/CE possono essere utilizzati per dodici mesi dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
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