Art. 4
Metodologie per il calcolo di NRV e di CST e per valutarne la realizzazione
In vigore dal 5 giu 2009
Metodologie per il calcolo di NRV e di CST e per valutarne la realizzazione
1. Viene applicata la metodologia descritta nell’allegato per il calcolo e la valutazione della realizzazione degli NRV e dei CST.
2. L’Agenzia propone alla Commissione NRV calcolati in conformità alla sezione 2.1 dell’allegato e CST derivati dagli NRV, conformemente alla metodologia esposta nella sezione 2.2 dell’allegato. Dopo l’adozione degli NRV e CST da parte della Commissione, l’Agenzia ne valuta la realizzazione da parte degli Stati membri in conformità al capo 3 dell’allegato.
3. La valutazione dei costi e dei benefici stimati dei CST di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE, è limitata a quegli Stati membri i cui NRV, per ognuna delle categorie di rischio, risultano più elevati dei corrispondenti CST.
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