Art. 5

Misure di applicazione

In vigore dal 5 giu 2009
Misure di applicazione Conformemente ai diversi risultati finali della valutazione di risultato, di cui al punto 3.1.5 dell’allegato, vengono prese le seguenti misure di applicazione: a) in caso di «possibile deterioramento del livello di sicurezza», lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una comunicazione nella quale spiega le probabili cause dei risultati ottenuti; b) in caso di «probabile deterioramento del livello di sicurezza», lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una comunicazione nella quale spiega le probabili cause dei risultati ottenuti e presenta, se del caso, un piano per il miglioramento del livello di sicurezza. Al fine di valutare eventuali informazioni e prove trasmesse dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui alle lettere a) e b), la Commissione può chiedere all’Agenzia di fornire un parere tecnico.
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Misure di applicazione (Art. 5 Decisione (UE) 2009/460) — Testo vigente | Portale Normativo