Art. 5
Misure di applicazione
In vigore dal 5 giu 2009
Misure di applicazione
Conformemente ai diversi risultati finali della valutazione di risultato, di cui al punto 3.1.5 dell’allegato, vengono prese le seguenti misure di applicazione:
a)
in caso di «possibile deterioramento del livello di sicurezza», lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una comunicazione nella quale spiega le probabili cause dei risultati ottenuti;
b)
in caso di «probabile deterioramento del livello di sicurezza», lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una comunicazione nella quale spiega le probabili cause dei risultati ottenuti e presenta, se del caso, un piano per il miglioramento del livello di sicurezza.
Al fine di valutare eventuali informazioni e prove trasmesse dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui alle lettere a) e b), la Commissione può chiedere all’Agenzia di fornire un parere tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:460:oj#art-5