Art. 3
Definizioni
In vigore dal 5 giu 2009
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni contenute nella direttiva 2004/49/CE e nel regolamento (CE) n. 91/2003.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
per «valore di riferimento nazionale (NRV)» si intende una misura di riferimento che indica, per lo Stato membro interessato, il livello massimo tollerabile per una categoria di rischio ferroviario;
b)
per «categoria di rischio» si intende una delle categorie di rischio ferroviario specificate all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE;
c)
per «piano di miglioramento della sicurezza» si intende un piano diretto ad attuare la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, le attività, le capacità e le risorse necessarie per ridurre il rischio per una o più categorie di rischio;
d)
per «incidenti mortali e lesioni gravi ponderate (FWSI)» si intende una misurazione delle conseguenze di incidenti gravi che comportano decessi e lesioni gravi, dove 1 lesione grave è considerata sotto il profilo statistico equivalente a 0,1 decessi;
e)
per «utente dei passaggi a livello» si intende chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con un mezzo di trasporto o a piedi;
f)
per «personale» o «dipendenti incluso il personale delle imprese appaltatrici» si intende qualsiasi persona la cui attività lavorativa sia in relazione con il trasporto ferroviario e si trovi in servizio al momento in cui si è prodotto l’incidente; sono inclusi l’equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture;
g)
per «persone non autorizzate negli impianti ferroviari» si intende qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione degli utenti dei passaggi a livello;
h)
per «altri (terzi)» si intende tutte le persone che non rientrano nella definizione di «passeggeri», «dipendenti incluso il personale delle imprese appaltatrici», «utenti dei passaggi a livello» o «persone non autorizzate negli impianti ferroviari»;
i)
per «rischio per la società nel suo insieme» si intende il rischio collettivo per tutte le categorie di persone specificate all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2004/49/CE;
j)
per «km-treno passeggeri» si intende l’unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno passeggeri su un percorso di un chilometro; va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;
k)
per «km-binario» si intende la lunghezza della rete ferroviaria misurata in km negli Stati membri dove ogni binario di una linea ferroviaria a binari multipli deve essere contato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:460:oj#art-3