Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 5 giu 2009
Campo d’applicazione La presente decisione si applica all’intero sistema ferroviario all’interno di ogni Stato membro. Essa non si applica però a: a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia; b) reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti; c) l’infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell’infrastruttura per le sue operazioni di trasporto merci; d) veicoli storici che circolano sulle reti nazionali sempre che siano conformi alle norme e ai regolamenti di sicurezza nazionale al fine di assicurare la sicurezza della circolazione dei veicoli stessi; e) ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una rete propria, compresi le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:460:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo