Art. 2
Campo d’applicazione
In vigore dal 5 giu 2009
Campo d’applicazione
La presente decisione si applica all’intero sistema ferroviario all’interno di ogni Stato membro. Essa non si applica però a:
a)
metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b)
reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c)
l’infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell’infrastruttura per le sue operazioni di trasporto merci;
d)
veicoli storici che circolano sulle reti nazionali sempre che siano conformi alle norme e ai regolamenti di sicurezza nazionale al fine di assicurare la sicurezza della circolazione dei veicoli stessi;
e)
ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una rete propria, compresi le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora.
Storico versioni
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