Art. 5

In vigore dal 4 giu 2009
1.   Il consiglio di amministrazione istituisce una commissione selezionatrice (di seguito denominata: «la commissione»), incaricata di valutare le domande ricevute e di redigere una relazione motivata da presentare al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’ delle presenti norme. 2.   Per il posto di direttore, la commissione è composta dal membro del consiglio di amministrazione che rappresenta la Commissione e da sei membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri, designati mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione. 3.   Per il posto di vicedirettore, la commissione è composta dal direttore o da un vicedirettore delegato da quest’ultimo, dal membro del consiglio di amministrazione che rappresenta la Commissione e da cinque membri del consiglio di amministrazione in rappresentanza degli Stati membri, designati mediante sorteggio dal consiglio di amministrazione. 4.   Qualora un membro del consiglio di amministrazione designato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sia impossibilitato a partecipare all’attività della commissione, dovrà essere sostituito dal supplente del consiglio di amministrazione che rappresenta la Commissione o lo Stato membro in questione, a seconda dei casi. 5.   Qualora vi sia motivo di ritenere che un membro della commissione abbia una relazione personale con uno dei candidati o qualora possa sorgere qualunque altro potenziale conflitto di interessi, tale membro non dovrà partecipare all’attività della commissione e verrà sostituito dal supplente, in conformità del paragrafo 4. 6.   Il segretariato del consiglio di amministrazione funge da segretariato della commissione.
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Art. 5 Decisione (UE) 2009/1011 — Testo vigente | Portale Normativo