Art. 1
In vigore dal 4 giu 2009
1. Le presenti norme si applicano alla selezione, all’estensione del mandato e al licenziamento del direttore e dei vicedirettori, come indicato nell’articolo 38 della decisione Europol.
2. Ove il direttore si trovi temporaneamente nell’impossibilità di esercitare le funzioni del suo mandato per un periodo superiore a un mese, o il posto del direttore sia vacante, le sue funzioni sono esercitate da un vicedirettore. A tal fine il consiglio di amministrazione indica l’ordine della sostituzione.
3. Qualunque riferimento contenuto nelle presenti norme a una persona di sesso maschile viene ritenuto un riferimento anche al sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto indichi una situazione diversa.
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