Art. 6

In vigore dal 20 apr 2009
1.   In caso di frana dei cumuli di rifiuti, si ritiene che qualsiasi massa di rifiuti in movimento possa rappresentare un pericolo per la vita umana se ci sono persone nel raggio della massa in movimento. 2.   La valutazione della possibilità che vi siano perdite di vite umane e danni alla salute umana comprende almeno i seguenti elementi: a) dimensione e caratteristiche della struttura, in particolare il progetto; b) quantità e qualità, comprese le caratteristiche fisico-chimiche, dei rifiuti depositati nella struttura; c) angolo di pendio del cumulo; d) possibilità che si accumulino acque sotterranee interne nel cumulo; e) stabilità sotterranea; f) topografia; g) prossimità a corsi d’acqua, costruzioni, edifici; h) opere minerarie; i) altri fattori specifici al sito che possono accentuare notevolmente il rischio connesso alla struttura.
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