Art. 5

In vigore dal 20 apr 2009
1.   In caso di perdita dell’integrità strutturale di dighe di contenimento degli sterili, si ritiene che vi sia un pericolo per la vita umana se il livello dell’acqua o del fango è pari ad almeno 0,7 m sopra il livello del suolo o se la velocità dell’acqua o del fango supera 0,5 m/s. 2.   La valutazione della possibilità che vi siano perdite di vite umane e danni alla salute umana comprende almeno i seguenti elementi: a) dimensione e caratteristiche della struttura, in particolare il progetto; b) quantità e qualità, comprese le caratteristiche fisico-chimiche, dei rifiuti depositati nella struttura; c) topografia del sito della struttura, comprese le caratteristiche di smorzamento; d) tempo di percorrenza di una potenziale onda di piena verso aree in cui sono presenti persone; e) velocità di propagazione dell’onda di piena; f) livello previsto di acqua o di fango; g) tasso di innalzamento dei livelli di acqua o di fango; h) eventuali fattori specifici del sito che possono influenzare la possibilità che vi siano perdite di vite umane o pericoli per la salute.
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Art. 5 Decisione (UE) 2009/337 — Testo vigente | Portale Normativo